Art. 114.
(Sorveglianza sanitaria).

      1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 104, comma 2, i lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 23.
      2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

          a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;

          b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica;

          c) all'atto della cessazione dell'attività comportante esposizione, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico competente;

 

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          d) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la cessazione dell'esposizione all'amianto. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

      3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale e in particolare del torace nonché esami della funzione respiratoria, quali spirometria e curva flusso-volume.
      4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare esami ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 3, quali la citologia dello sputo, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria.